I Superbonus che hanno finalmente ricevuto la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 – Supplemento ordinario n. 21/L) ma per il quale si dovranno attendere i provvedimenti attuativi che con ogni probabilità arriveranno solo dopo la legge di conversione.

Sull’argomento si è chiarita la finestra temporale di riferimento, gli interventi che accedono al superbonus del 110% e le condizioni di accesso.

Non tutti gli interventi previsti soprattutto per la riqualificazione energetica potranno accedere al superbonus del 110% e, aspetto molto importante, queste nuove detrazioni fiscali per essere davvero operative necessiteranno:

  • della conversione in legge entro 60 giorni (arco temporale che generalmente viene utilizzato tutto) del decreto legge n. 34/2020 (arriveramo a metà luglio);

  • della pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni, quindi arriveremo ad agosto).

L’attuale versione della misura fiscale inserita nel Decreto Rilancio 2020 (che, ribadiamo, dovrà essere confermata in sede di converisone in legge) prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Riqualificazione energetica (Ecobonus)

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;

    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;

    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

    • di microcogenerazione;

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:

    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;

    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

    • di microcogenerazione.

  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

  • FOTOVOLTAICO

Nel caso si fruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;

  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.